Targhe professionali svizzere: consigli per l’uso

Le targhe con la sigla «U» sono avvolte da un’aura di mistero: su di loro equivoci e leggende metropolitane si sprecano. Il nostro blog intende portare finalmente un po’ di chiarezza su ciò che si può fare e non si può fare con le targhe professionali.

L’USTRA è letteralmente subissato da richieste di chiarimenti, da parte di rivenditori e officine auto, sul corretto utilizzo delle targhe professionali svizzere. A quanto pare è invalsa l’opinione per cui sarebbe sufficiente apporre una targa «U» per importare i veicoli dall’estero. Le cose non stanno così: è infatti espressamente vietato apporre la targa professionale svizzera su veicoli immatricolati oltre confine e importarli nella Confederazione. Lo stesso dicasi per i veicoli già acquistati con normale contratto, cioè quando la proprietà in quanto tale sia stata trasferita all’acquirente elvetico. Le targhe professionali svizzere possono essere applicate soltanto su veicoli idonei a circolare e immatricolati in Svizzera. Può trattarsi, per fare un esempio, di un mezzo di proprietà dell’autofficina, di un cliente o di un terzo: l’elemento fondamentale di cui tenere conto è che la targa professionale può essere utilizzata esclusivamente dai soggetti aventi diritto e soltanto nei casi menzionati dall’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV).

Chi può guidare un veicolo con targa professionale?

Gli esclusivi aventi diritto sono indicati all’articolo 25 OAV: si tratta dei titolari e dei dipendenti delle aziende in questione, cioè autofficine, concessionarie e così via. Possono altresì utilizzare un veicolo con targa professionale i congiunti del titolare o del direttore, qualora conviventi nel medesimo nucleo familiare. I veicoli con targa professionale possono essere anche ceduti a potenziali acquirenti che intendano effettuare una prova su strada, a condizione che il rivenditore tenga un registro di tali attività.

Quali sono gli scopi di utilizzo ammessi?

I veicoli dotati di targa professionale possono essere utilizzati soltanto per le finalità indicate all’articolo 24 OAV: fra queste troviamo i trasferimenti legati a compravendite, riparazioni o trasformazioni di veicoli, le prove su strada di veicoli nuovi o gli spostamenti per la presentazione all’esame ufficiale. L’ordinanza ammette inoltre l’utilizzo di mezzi pesanti a motore con targa professionale soltanto in tre casi specifici: trasporto di parti di veicoli, trasporto di zavorre, rimorchio, traino, soccorso e trasferimento di veicoli incidentati o in avaria. L’utilizzo della targa professionale è inibito per tutti gli altri trasporti di cose con veicoli commerciali di grande tonnellaggio, poiché questo consentirebbe di eludere la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).  

Sconfinamenti

La Svizzera ha stipulato con Germania e Italia una convenzione bilaterale che riconosce esplicitamente la validità delle licenze di circolazione collettive e delle targhe professionali svizzere, quando vengono utilizzate per determinati spostamenti sul loro territorio. Nel caso della Germania questo significa che la targa con sigla «U» consente di effettuare prove su strada o di recarsi presso aree di collaudo in territorio tedesco. Situazione analoga per l’Italia, dove sono consentite le prove su strada con targa professionale. I veicoli nuovi di fabbrica (mai immatricolati) recanti targa professionale possono essere trasferiti dalla Svizzera all’Italia, mentre per il tragitto inverso è necessaria una targa d’immatricolazione italiana. Esiste poi un’importante limitazione: la targa «U» può circolare in territorio italiano entro un raggio massimo di 100 chilometri dal confine elvetico. Nessuno dei due Paesi consente, infine, gli spostamenti di carattere personale con targa di prova o professionale. La Svizzera non ha stipulato finora alcun accordo bilaterale con gli altri stati firmatari della Convenzione di Vienna e questo vale anche per i nostri vicini Austria e Francia. Chi entra con targa siglata «U» in un Paese con cui non è stata stipulata alcuna convenzione lo fa a proprio rischio e può incorrere in sanzioni. Si raccomanda pertanto di avere sempre al seguito il certificato di omologazione comunitaria CoC («Certificate of Conformity»), la dichiarazione di garanzia del costruttore e, se possibile, l’ultima licenza di circolazione del veicolo.

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